Le spese sostenute in farmacia sono classificate come spese mediche e sono detraibili fino al 19% della spesa annua, meno una franchigia di 129,11€. Nel cumulo rientrano anche le spese sostenute per i familiari a carico, l’unica condizione necessaria è che sullo scontrino fiscale risulti il proprio codice fiscale.
Ai fini della detraibilità non è più necessaria la prescrizione medica del farmaco, sono quindi ammessi anche gli omeopatici e fitoterapici se riconosciuti dall’Aifa come farmaci. I parafarmaci e gli integratori sono purtroppo sempre esclusi dalla detraibilità.
I dispositivi medici, ovvero i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni per poter essere detratti, devono avere la marcatura CE apposta dal fabbricante in base alla direttive europee di settore. Non devono essere stati acquistati per forza in farmacia ma possono essere stati presi anche in erboristeria o parafarmacia. Non tutti sono però detraibili e non esiste un elenco esaustivo. Se ne riporta uno a titolo di esempio:
Scarica la guida “LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE SPESE SANITARI” dall’agenzia entrate.